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Ministero della Salute: Nota informativa sulla Cosmeticovigilanza

Scritto da Redazione Sifoweb Il .

 Ministero della Salute2

Nota informativa sull'attività di cosmeticovigilanza del Ministero della salute ai sensi del Regolamento CE n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

Il Regolamento CE n. 1223/2009 del Consiglio e del Parlamento europeo del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, stabilisce l'obbligo per le Aziende che producono o distribuiscono prodotti cosmetici, di notificare al Ministero della Salute gli effetti indesiderabili gravi (EIG) di cui sono venute a conoscenza a fronte di segnalazioni dei consumatori finali. Inoltre è confermato che la notifica potrà essere effettuata direttamente dai consumatori nonchè dai professionisti del settore o anche da parte dei professionisti sanitari, tra cui i farmacisti.

Nella nota, inoltre, si specifica che le informazioni raccolte verranno inviate alle Autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione Europea. Si precisa, in particolare, che affinché il sistema di cosmetovigilanza sia efficace è necessario che le segnalazioni trasmesse contengano informazioni idonee ad individuare la diretta correlazione causa-effetto tra l’utilizzo del prodotto cosmetico e l’effetto indesiderato suscitato, come comprovato da referto medico da allegare.

Si ricorda, infine, che sul portale del Ministero della salute, alla sezione “Cosmetici, Vigilanza – segnalazioni di effetti indesiderabili gravi” è possibile scaricare la modulistica da utilizzare per le segnalazioni nonché consultare le linee guida per la compilazione della stessa.

 

Per ulteriori informazioni:
Nota informativa sull'attività di cosmeticovigilanza

Fonte: Ministero della Salute

Redazione SifoWeb

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