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AGENAS: disposizioni straordinarie su obbligo formativo durante l'emergenza covid-19

Scritto da Petti Raffaele Il .

ecm agenas

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha introdotto una serie di disposizioni straordinarie riguardo l'acquisizione dei crediti formativi ECM in seguito all'emergenza COVID-19. 

La Commissione nazionale per la formazione continua, con la Delibera del 10.06.20, ha introdotto alcune disposizioni eccezionali che avranno validità per tutta la durata dello stato di emergenza.

Tra le disposizioni principali si rilevano:

  • Possibilità di conversione tipologia formativa da RES a FAD o da RES a Videoconferenze RES per gli eventi inseriti in Agenas entro il 15 aprile 2020 e programmati entro il 31 luglio 2020;
  • Fino al termine dello stato di emergenza è consentito l’utilizzo di modalità di collegamento in videoconferenza per gli utenti che si connettono individualmente;
  • Modalità relative alle pubblicità del logo e gestione aule virtuali per referenti aziende sponsor (max n.2 referenti per azienda);
  • Modalità di recupero per il debito formativo triennio 2017-2019 e 2014-2016;

Con l’approvazione definitiva del D.L. 8 aprile 2020, “Decreto Scuola” sono stati inoltre riconosciuti 50 crediti ECM, da acquisire per l'anno 2020, a medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale. 

La Commissione nazionale, con una seconda delibera del 10.06.2020, ha formulato inoltre delle proposte di modifica del D.L. “Decreto Scuola” sul riconoscimento dei crediti ECM per i professionisti sanitari.

In particolare la proposta di modifica del “Decreto Scuola” chiede di:

  • riconoscere come già maturati n.50 crediti formativi a tutte le professioni con obbligo ECM di cui alla legge 3 del 2018, non solo quindi alle figure professionali citate dal “decreto scuola”;
  • riconoscere come già maturati n.50 crediti per il triennio 2020-2022 non vincolandoli all’anno 2020, in quanto da diversi anni ormai l’obbligo formativo viene calcolato su base triennale e non più chiedendo il raggiungimento di n.50 crediti all’anno. 

 

 Per maggiori informazioni:
Delibera del 10.06.20 - richiesta modifica DL Scuola
Delibera del 10.06.2020 su disposizioni straordinarie emergenza COVID 19
Comunicati Agenas

Fonte: agenas.it

 Redazione Sifoweb

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