Crediti formativi conseguiti all’estero
Gli eventi formativi che si svolgono all'estero devono essere preventivamente accreditati dalla Commissione ECM a cura della corrispondente società scientifica, associazione professionale, ordine o collegio professionale italiani.
I crediti formativi validi ai sensi dell'art. 16 bis e seguenti del Dlvo 502/92 sono esclusivamente quelli certificati dalla Commissione nazionale per la formazione continua all'organizzatore dell'evento formativo o del progetto formativo aziendale.
La procedura che deve essere seguìta prevede - come noto - la necessaria registrazione nel sito ECM ed il relativo versamento del contributo alle spese (art. 92, comma V, L. 388/2000). L'organizzatore che ha ricevuto la certificazione da parte della Commissione dell'avvenuto accreditamento è autorizzato, a sua volta, ad attestare i crediti formativi ai partecipanti che hanno superato la prova di valutazione dell'apprendimento.
Gli eventi formativi che si svolgono in altri Paesi, comunitari e non, possono essere accreditati se un organizzatore italiano richiede l'accreditamento, sempre tramite registrazione nel programma ECM.
Normativa di riferimento in tema di crediti formativi conseguiti all'estero Determina della CNFC del 17.07.2013